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STATISTICHE DELLA REGIONE SARDEGNA

Ufficio di statistica

Il Servizio della statistica regionale ed elettorale, collocato presso la Direzione generale della Presidenza, assolve le funzioni di Ufficio di Statistica della Regione ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
L'Ufficio di Statistica della Regione Sardegna fa parte del Sistema statistico nazionale (Sistan), la rete di soggetti pubblici e privati cui è attribuito il compito di "fornire al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale".

Gli Uffici di Statistica hanno la funzione di dare attuazione alle determinazioni del Programma Statistico Nazionale (PSN) attraverso le attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici e di fornire al Sistan i dati informativi previsti dal PSN relativi all'amministrazione di appartenenza. La programmazione dell'attività statistica di interesse pubblico affidata al Sistan avviene, infatti, attraverso il PSN che ha valenza triennale ed è aggiornato ogni anno.
Gli Uffici di Statistica, inoltre, contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, attuano e gestiscono l'interconnessione e il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistan. Hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, e possono richiedere all’amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal PSN.

Gli Uffici di Statistica delle Regioni sono l'unico interlocutore del Sistan per quanto di pertinenza delle rispettive Regioni. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel PSN gli Uffici di Statistica delle Regioni debbano avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse fasi delle operazioni, è loro compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso gli uffici di statistica sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

In qualità di organi intermedi di rilevazione per l'esecuzione dei lavori compresi nel PSN di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), gli Uffici di Statistica delle Regioni possono diffondere i dati provvisori in forma aggregata prima della validazione da parte dell'Istat, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio e trasmessi all'Istituto, garantendo la qualità statistica dell'informazione, il rispetto del segreto statistico e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti delle rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico regionali non comprese nel Programma Statistico Nazionale è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica.