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Registro nazionale degli aiuti di Stato

Basi giuridiche

Art. 52 L. 234/2012
Reg. 115 del 31/05/2017

L’articolo 52 della L. 234/2012 ha istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico (Mise), il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), in sostituzione della Banca Dati degli Aiuti (BDA). Il RNA è finalizzato a garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Il RNA è entrato in vigore il 12 agosto 2017; il suo funzionamento è disciplinato dal Decreto n. 115/117 (Regolamento RNA).
Dal 12 agosto 2017, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono regimi di aiuti o aiuti ad hoc, sono tenuti ad inserire gli atti di istituzione dei regimi o degli aiuti ad hoc nel RNA. Preventivamente alla concessione ed erogazione, devono essere inseriti nel Registro nazionale i dati relativi ai singoli beneficiari degli aiuti.
L'obbligo di registrazione riguarda gli aiuti soggetti all'obbligo di notifica, gli aiuti in esenzione, gli aiuti De Minimis.
E’ inoltre obbligatoria la consultazione del Registro prima della concessione degli aiuti: per l’acquisizione della Visura Aiuti, nel caso di aiuti individuali (art. 13 Regolamento RNA); per verificare il rispetto dei massimali previsti dai relativi Regolamenti UE (Visura de minimis), nel caso di aiuti de minimis (art. 14 Regolamento RNA); per verificare la sussistenza di eventuali situazioni di recupero di aiuti illegali e incompatibili (Visura Deggendorf, art. 15 Regolamento RNA).
L'adempimento degli obblighi di registrazione nel RNA e di interrogazione preventiva del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. I provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel RNA e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando il cosiddetto codice COR rilasciato dal registro stesso.
L'inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 52 della L. 234/2012 comporta inoltre la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche d’ufficio dagli stessi soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono regimi di aiuti o aiuti ad hoc, nonché dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.
Per la Regione Sardegna, il Servizio Rapporti istituzionali della Direzione Generale della Presidenza è referente unico del RNA e punto di contatto di cui all’art. 52 della L. 234/2012. Il Settore Aiuti di Stato, procedure di infrazione e adempimenti LR 13/2010 cura il coordinamento nel sistema Regione per il corretto adempimento degli obblighi di cui all’art. 52, legge n. 234 del 2012.


Modalità di Accreditamento al Registro Nazionale Aiuti

Per effettuare la registrazione degli aiuti sul RNA, è necessario il preliminare accreditamento del responsabile del regime/misura di aiuto (Autorità Responsabile) e l’individuazione del “Responsabile degli adempimenti”.

Per l'accreditamento delle Strutture dell'Amministrazione regionale si sono delineate due diverse casistiche e, conseguentemente, sono state definite due diverse procedure da seguire.
L'accreditamento presume l'utilizzo di codici contenuti nel portale IPA, che solo per le Direzioni dell'Amministrazione Centrale della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS), sono state riportate nella Tabella AOO , che si allega più sotto.
I responsabili di misura di Enti, Agenzia o altre strutture facenti parte del Sistema Regione, le quali risultino non ancora registrate nel portale IPA dovranno attivarsi per farlo autonomamente .

1. Se il responsabile misura è un Direttore Generale si dovrà procedere all'accreditamento in modalità on line attraverso il seguente link:

Accredito al RNA

Per l'accreditamento vengono richiesti i due dati codice IPA e codice AOO che si dovranno estrarre dal portale IPA
Per le strutture RAS il codice IPA è r_sardeg e il codice AOO si dovrà estrarre dal portale IPA.
Per le altre strutture del Sistema Regione oltre il codice AOO, anche il codice IPA dovrà essere estratto dal portale IPA.
IPA - Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici

2. Se il responsabile misura è un Direttore di Serviziosi dovrà seguire la procedura indicata nel formulario consultabile accedendo dal seguente link:

Formulario MISE per Accredito iniziale

Dovrà essere compilato un modulo che richiederà i dati seguenti:
codice IPA, codice AOO e codice Ufficio.

Solo per strutture RAS:
- Il codice IPA è r_sardeg
- Il codice AOO e il codice Ufficio si dovranno estrarre dal portale IPA

Per le altre strutture del Sistema Regione il codice IPA, il codice AOO e il codice Ufficio si dovranno
estrarre dal portale IPA

IPA - Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici

Inserimento dei dati nel Registro Nazionale Aiuti

Link alla piattaforma
Piattaforma Registro Nazionale Aiuti(RNA)

Manuali per l'uso del Registro Nazionale Aiuti
Registro Aiuti - Guida tecnica all'utilizzo del Sistema
Allegato 1 - Accreditamento al Registro e la gestione dell'Organizzazione
Allegato 2 - Registrazione delle Misure, dei Bandi e delle Procedure attuative
Allegato 3 - Registrazione degli Aiuti Individuali

Nota del Servizio Rapporti istituzionali

Contatti
- assistenza tecnica MISE:
 rna.supporto@mise.gov.it

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