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I emendamento

La Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 ha emendato e integrato il Quadro Temporaneo con misure volte a consentire agli stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al Covid-19, nonché di preservare l’occupazione durante la pandemia.

Nuove misure a sostegno dell'economia
La Commissione ha ritenuto essenziale, oltre a garantire l’accesso alla liquidità e ai finanziamenti, accelerare le attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 (sez. 3.6 Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19), sostenere la costruzione e l’ammodernamento delle infrastrutture di prova (sez. 3.7 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling) che contribuiscono a sviluppare i prodotti connessi al Covid-19, nonché sostenere la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia quali medicinali (compresi i vaccini), principi attivi farmaceutici, attrezzature ospedaliere e mediche, dispositivi di protezione, ecc. (sez. 8 Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19). I progetti d’investimento devono essere completati entro sei mesi. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling e i costi di investimento necessari per la produzione di prodotti connessi al Covid-19.

Intensità dell'aiuto
L’intensità dell’aiuto è del 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e dell’80 per cento per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. L’intensità dell’aiuto è del 75 per cento nel caso di investimenti per infrastrutture di prova e 80 per cento nel caso di investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto.

Altre misure di aiuto
Tra le altre misure di sostegno pubblico introdotte dalla presente Comunicazione rientra l’aiuto sotto forma di differimento delle imposte e/o di sospensione dei contributi previdenziali (sez. 3.9) che, laddove non abbia portata generale e favorisca talune imprese o produzioni, si configura come aiuto ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Gli aiuti sono concessi prima del 31 dicembre 2020 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022.

Un ulteriore sostegno alle imprese è introdotto dalla sezione 3.10 denominata “Aiuti sotto forma di sovvenzione per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19”. Tali aiuti sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia, sono concessi per periodi non superiori a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. La sovvenzione per il pagamento dei salari non deve superare l’80 per cento della retribuzione mensile lorda e può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali del personale interessato.
La Comunicazione, oltre ad ampliare la tipologia di aiuti, introduce ulteriori chiarimenti e modifiche a talune disposizioni, in particolare nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5. Tra queste, la possibilità di cumulare le misure temporanee di aiuto previste nella Comunicazione conformemente alle norme sul cumulo definite dal regolamento generale di esenzione (Reg. UE n. 651/2014) e dai diversi regolamenti “de minimis” (generale e di settore: agricoltura, pesca e acquacoltura, SIEG).

Comunicazione C(2020)2215 final del 3.4.2020

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