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II emendamento

Con la Comunicazione dell’8 maggio 2020 Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (GU 2020/C 164/03 del 13.5.2020) è stato ulteriormente modificato ed esteso il campo di applicazione del Quadro Temporaneo, al fine di agevolare l’accesso al capitale e alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi.

Estensione delle misure del QT
La seconda modifica integra misure già contemplate nel Quadro Temporaneo e inserisce nuove misure (sezione 3.11 Misure di ricapitalizzazione) e stabilisce criteri molto rigorosi in base ai quali gli stati membri possono ricapitalizzare e fornire debito subordinato (sez. 3.3, punti 26 e 27bis) a condizioni favorevoli alle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia.

La Commissione ritiene che le imprese non finanziarie, altrimenti redditizie, soggette a una crisi temporanea di liquidità a causa della pandemia di Covid - 19 possano incontrare problemi di solvibilità a più lungo termine. Per molte di queste imprese le misure di emergenza adottate per controllare la diffusione della pandemia hanno determinato una diminuzione e persino la sospensione della produzione di beni e servizi con conseguenti perdite che si traducono in una diminuzione del capitale proprio delle imprese e in una ridotta capacità di contrarre prestiti presso gli enti finanziari.

Criteri per la concessione di aiuti sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale
La presente comunicazione riconosce dunque il rischio di solvibilità a cui vanno incontro le imprese e interviene con strumenti potenzialmente più distorsivi della concorrenza, stabilendo i criteri in base ai quali gli stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid - 19. Oltre alle disposizioni sui debiti o prestiti subordinati (strumenti di debito subordinati ai creditori ordinari senior in caso di procedure di insolvenza) e sulle ricapitalizzazioni, la seconda modifica chiarisce anche talune regole applicabili alle misure di aiuto già contemplate nel Quadro Temporaneo del 19 marzo 2020. La seconda modifica si applica, inoltre, solo alle società non finanziarie e alle società che non erano in difficoltà al 31.12.2019. Le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non possono essere concesse dopo il 30 giugno 2021.

Limiti e condizioni per le ricapitalizzazioni
Con riguardo alle ricapitalizzazioni e tenuto conto del loro effetto distorsivo sulla concorrenza, la concessione di sostegno pubblico sotto forma di capitale e/o strumenti ibridi di capitale (per es. diritti di partecipazione agli utili, partecipazioni senza diritti di voto, ecc.), dovrebbe essere presa in considerazione come estrema ratio, ossia solo se non è possibile trovare nessun’altra soluzione adeguata e dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. L’intervento pubblico deve essere motivato, ad esempio, dall’intento di evitare difficoltà sociali e fallimenti di mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, l’uscita di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di perturbazione di un importante servizio. Le ricapitalizzazioni non devono superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non possono andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario antecedente al periodo della pandemia di Covid - 19, ossia al 31 dicembre 2019. Quanto alle condizioni riguardanti l’ingresso e l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate e la relativa remunerazione, per garantire la temporaneità della misura e spingere i beneficiari a riscattare l’aiuto (ossia a riacquistare i conferimenti statali di capitale), la remunerazione dello Stato deve essere congrua e sufficientemente elevata. Lo Stato deve prevedere un meccanismo di incremento progressivo della propria remunerazione per incentivare il beneficiario a riacquistare il capitale investito dallo Stato.

Oltre che con strumenti di capitale la ricapitalizzazione può essere attuata con strumenti ibridi di capitale ( per esempio: diritti di partecipazione agli utili, partecipazioni senza diritti di voto e a responsabilità limitata, obbligazioni convertibili garantite o non garantite); anche in questo caso la remunerazione degli strumenti ibridi dovrà tener conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, compreso il livello di subordinazione, rischio e tutte le modalità di pagamento; degli incentivi di uscita previsti (quali le clausole di incremento progressivo della remunerazione e di rimborso); di un tasso di riferimento congruo.

L’uscita dello Stato dal capitale dell’impresa deve rientrare in un piano strategico elaborato dallo Stato insieme al beneficiario della ricapitalizzazione. Qualora sei anni dopo la ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in borsa, o sette anni nel caso delle altre imprese, la partecipazione dello Stato non sia stata ridotta al di sotto del 15 per cento del capitale proprio dell’impresa beneficiaria, deve essere presentato alla Commissione per l’approvazione un piano di ristrutturazione in conformità agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Quanto agli obblighi di trasparenza, gli stati membri devono pubblicare entro tre mesi dalla ricapitalizzazione - su un sito web esaustivo o attraverso lo strumento informatico della Commissione- le informazioni pertinenti relative a ogni singolo aiuto concesso, quali l’identità delle imprese beneficiarie e l’importo ricevuto.

Per quanto riguarda le condizioni di governance dell’impresa ricapitalizzata, la Comunicazione prevede una serie di misure di salvaguardia per evitare indebite distorsioni della concorrenza. In particolare, i beneficiari devono astenersi da espansioni commerciali aggressive finanziate dagli aiuti di Stato o dall’assunzione di rischi eccessivi da parte dei beneficiari stessi. Qualora l’impresa beneficiaria di una misura di ricapitalizzazione superiore ai 250 milioni di euro detenga un notevole potere di mercato su almeno uno dei mercati rilevanti in cui opera, lo Stato deve proporre misure atte a preservare la concorrenza effettiva su questi mercati. Fintanto che non è stato riscattato almeno il 75 per cento delle misure di ricapitalizzazione, ai beneficiari diversi dalle piccole e medie imprese è vietato acquistare una partecipazione superiore al 10 per cento in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività. Fino a quando la partecipazione dello Stato non sarà interamente rimborsata, ai beneficiari è vietato effettuare i pagamenti dei dividendi o di cedole non obbligatorie né riacquistare azioni se non nei confronti dello Stato.

La seconda modifica al QT introduce un altro strumento per sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute al Covid - 19, sotto forma di debito subordinato ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nella sezione 3.3, punto 27bis. Si tratta di uno strumento meno distorsivo della concorrenza rispetto agli altri strumenti di capitale e di ibrido capitale, in quanto non può essere convertito in capitale quando la società è in attività.

Comunicazione C(2020)3156 final del 8.5.2020

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