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III emendamento

Estensione del campo di applicazione del QT alle micro e piccole imprese in difficoltà
Con la Comunicazione del 29.6.2020 recante “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” la Commissione ha esteso il campo di applicazione del Quadro Temporaneo anche alle micro e piccole imprese che si trovavano già in difficoltà finanziaria al 31.12.2019.

Secondo la definizione data nell’Allegato I del Reg. UE n. 651/2014, sono micro e piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato e/o di bilancio annuale. Per poter beneficiare degli aiuti le micro e piccole imprese non devono essere soggette a procedura concorsuale per insolvenza secondo il diritto nazionale e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

La decisione della Commissione di includere tali imprese nel QT discende dalla constatazione della minore idoneità delle imprese di micro e piccola dimensione di incidere sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’Unione e nel numero elevato di imprese di tali dimensioni che hanno in misura maggiore subito la crisi di liquidità con difficoltà di accesso al capitale e per questo più esposte al rischio di fallimento. La Commissione ritiene che tale modifica incrementerà il sostegno delle start up innovative, la maggior parte delle quali rientrano nella categoria delle micro imprese e piccole imprese (sebbene non esista una definizione di start up a livello di UE). Il sostegno alle start up innovative, che potrebbero registrare difficoltà proprio nella fase di maggior crescita, è ritenuto fondamentale per la ripresa economica dell'Unione.

Delocalizzazione delle attività produttive
Un altro aspetto innovativo della Comunicazione del 29 giugno 2020 riguarda la delocalizzazione delle attività produttive. La Commissione ritiene che gli aiuti concessi a titolo della presente comunicazione non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto. Tale situazione sembrerebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

Misure a sostegno dell'occupazione
Quanto alle misure volte al sostegno dell’occupazione onde evitare licenziamenti e garantire la continuità dell’attività economica, si evidenziano le modifiche e integrazioni introdotte nella previsione di contributi alle imprese per i costi salariali dei lavoratori dipendenti e il sostegno al reddito equivalente al salario dei lavoratori autonomi per i quali l’adozione di misure nazionali in risposta alla pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione delle attività commerciali (sez. 3.10). In particolare, Commissione ha inteso meglio specificare che il sostegno all’occupazione è rivolto non solo ai lavoratori dipendenti attraverso contributi per i costi salariali sostenuti dall’impresa ma si estende anche ai lavoratori autonomi attraverso il sostegno del reddito equivalente al salario (lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di Covid-19 ha inciso negativamente). La sovvenzione per il pagamento dei salari ( o del reddito equivalente per i lavoratori autonomi) è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 per cento della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 per cento del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). Gli stati membri possono anche notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto.

Chiarimenti e precisazioni
Sul fronte degli aiuti concessi ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b del TFUE (gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali), si specifica che tali aiuti sono quelli volti a compensare i danni direttamente conseguenti alla epidemia Covid-19, per esempio i danni causati dalle misure di quarantena che impediscono al beneficiario l’esercizio dell’attività economica, diversamente dagli altri tipi di aiuto volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia del Covid-19 che devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall’art. 107, par. 3, lett. b del TFUE e quindi, in linea di principio, alla luce del presente quadro temporaneo.

L'applicazione del Quadro Temporaneo ha dimostrato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda le disposizioni di cui alla sezione 3.11 - Misure di ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie; in particolare, la Commissione ha adeguato le condizioni relative alle misure di ricapitalizzazione nell'ambito del quadro temporaneo nelle ipotesi in cui gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato; ha inoltre ulteriormente integrato le condizioni poste per l’entrata e l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese, oltre a modificare le condizioni riguardanti la governance (divieto di versare dividendi e riacquistare azioni fino all’uscita dello Stato) quali la remunerazione della dirigenza, ribadendo il divieto di versare a quest’ultima bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione. Con l’inserimento degli art. 78bis e 78ter sono state specificate le differenti condizioni da applicare nei casi in cui lo Stato conferisce capitale a una impresa di cui deteneva azioni prima del conferimento di capitale dovuto al Covid-19 rispetto alla situazione in cui lo Stato conferisce capitale a un’impresa di cui non deteneva azioni prima del conferimento di capitale dovuto al Covid – 19. In particolare, in queste ultime disposizioni vengono poste le condizioni volte a incentivare il conferimento alle imprese di capitali con una significativa partecipazione privata, limitando la partecipazione dello Stato e il rischio di distorsione della concorrenza nel mercato unico. Inoltre, in linea con il principio di neutralità rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali condizioni consentiranno anche alle imprese con una partecipazione statale esistente di ottenere capitale dai propri azionisti, analogamente alle imprese private. Come stabilito dalla Commissione nelle premesse alla Comunicazione “Le condizioni che le imprese che sono interamente o parzialmente di proprietà dello Stato devono soddisfare per ottenere capitale da azionisti pubblici e privati dovrebbero essere allineate a quelle che valgono per le imprese private, ferme restando, fatti salvi gli opportuni adeguamenti, le salvaguardie volte a tutelare una concorrenza effettiva”.

Soglie relative agli obblighi di pubblicazione
Un’ultima modifica introdotta dalla Comunicazione del 29 giugno prevede la pubblicazione (ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11) delle informazioni pertinenti relative a ogni singolo aiuto concesso se superiore a 100.000 euro e 10.000 euro nei settori dell’agricoltura e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione, entro 12 mesi dal momento della concessione: la novità è rappresentata dalla previsione di soglie a seconda dei settori di aiuto presi in considerazione. Rimane invece invariato l’obbligo degli Stati membri di pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione da effettuarsi entro 3 mesi dal momento della ricapitalizzazione.

Comunicazione C(2020)4509 final del 29.6.2020

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