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IV emendamento

Proroga del QT
Con la Comunicazione (2021/C 340 I/01) del 13 ottobre 2020 la Commissione ha introdotto una quarta modifica che proroga al 30 giugno 2021 l’operatività delle misure del Quadro Temporaneo, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione delle imprese (sez. 3.11), prorogate fino al 30 settembre 2021. La proroga è stata concessa in considerazione del protrarsi della emergenza economica conseguente alla pandemia e dopo aver valutato l’incidenza e adeguatezza del Quadro Temporaneo come strumento utile per garantire misure di sostegno nazionale alle imprese. I dati necessari per giungere a tale valutazione sono stati raccolti con il questionario somministrato dalla Commissione a tutti gli stati membri il 16 settembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuterà se il periodo di validità del quadro temporaneo debba essere ulteriormente prorogato.

Introduzione della misura di aiuto sez. 3.12
La novità più rilevante della quarta modifica al Quadro Temporaneo è rappresentata dalla introduzione di una nuova misura di aiuti (sez. 3.12) denominata “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”. Gli aiuti possono essere concessi a copertura dei costi fissi delle imprese per le quali la pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale. L’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e deve coprire i costi fissi scoperti sostenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (periodo ammissibile). L’aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi delle imprese sostenuti nel periodo ammissibile, non coperti dagli utili (ossia le entrate meno i costi variabili). L’intensità dell’aiuto non supera il 70 per cento dei costi ammissibili (90 per cento per le micro e piccole imprese). L’aiuto complessivo non può essere in ogni caso superiore ai 3 milioni di euro per impresa e può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale dei 3 milioni di euro per impresa. Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese le quali possono beneficiare dell’aiuto anche se in difficoltà il 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) e aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

Limiti del vantaggio effettivo
Un’altra importante novità è introdotta al punto 9 della comunicazione dove si chiarisce, relativamente alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.3 del Quadro Temporaneo, che bisogna valutare il vantaggio effettivo in un dato momento e che, tale vantaggio non deve superare i limiti complessivi previsti dal Quadro Temporaneo. Se, ad esempio, un anticipo rimborsabile di 800.000 euro sia stato concesso a un’impresa ai sensi della sezione 3.1, qualora tale anticipo rimborsabile sia stato rimborsato prima della fine del periodo di validità del quadro temporaneo, l’impresa risulterebbe nuovamente ammissibile a beneficiare di aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1, purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite. La Commissione chiarisce inoltre che se una misura di aiuti viene concessa ai sensi della sezione 3.2 o della sezione 3.3 e se tale misura è stata modificata prima della scadenza del periodo di validità del quadro temporaneo, gli aiuti già ricevuti e i nuovi aiuti devono complessivamente risultare conformi e non superiori ai limiti di cui alla sezione 3.2 e 3.3 per l’intera durata della misura.

Ulteriori modifiche e chiarimenti
La quarta modifica al quadro temporaneo introduce alcune modifiche e chiarimenti in relazione ai criteri in base ai quali gli Stati membri possono fornire sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale alle imprese che incontrano difficoltà finanziarie a causa dell'epidemia di Covid - 19. In particolare, nell’ambito della sezione 3.11 - Misure di ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie, la Commissione chiarisce che i diritti di prelazione accordati agli azionisti esistenti di cui al punto 64 del quadro temporaneo non dovrebbero creare una situazione in cui detti azionisti detengono una quota di partecipazione al capitale del beneficiario superiore a quella esistente prima della ricapitalizzazione Covid - 19. La Commissione chiarisce inoltre che l’uscita dello Stato dai capitali dei beneficiari delle ricapitalizzazioni Covid 19 attraverso il meccanismo di cui al punto 64 del Quadro Temporaneo presuppone che la vendita delle quote azionarie dello Stato a tali capitali sia effettuata a prezzi di mercato ad acquirenti terzi ovverossia a soggetti diversi dai beneficiari che non siano né autorità pubbliche né imprese pubbliche ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2006/111/CE. La quarta modifica al Quadro Temporaneo introduce, inoltre, specifici criteri per l’uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione di imprese da esso partecipate, che assume forme differenti a seconda se lo Stato sia l’unico azionista esistente (punto 64bis) o se lo Stato è uno dei diversi azionisti esistenti (punto 64ter).

Infine, un ulteriore elemento di novità introdotto dalla comunicazione del 13 ottobre 2020 riguarda la sez. 3.5 (punti 32-33) Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, con la modifica dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato STEC , così come una modifica delle pertinenti disposizioni del Quadro Temporaneo relative all’assicurazione dei crediti all’esportazione a breve termine. La STEC prevede che i rischi assicurabili sul mercato non vengano coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno degli stati membri. I dati raccolti dalla Commissione attraverso una consultazione pubblica hanno evidenziato che la pandemia ha causato una forte contrazione del mercato delle assicurazioni private per le esportazioni verso tutti i paesi. Constatata la insufficiente capacità di assicurazione privata per le esportazioni a breve termine, la Commissione ha considerato temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 30.6.2021, i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della STEC (punto 33). Tale modifica permette agli assicuratori statali di fornire una assicurazione per il rischio di credito all’esportazione a breve per tutti i paesi, senza che lo Stato membro interessato debba dimostrare che il paese in questione è temporaneamente non assicurabile sul mercato. La Commissione valuterà se procedere a una ulteriore proroga prima della scadenza del 30 giugno 2021, in linea con la validità del Quadro Temporaneo.

Comunicazione C(2020)7127 final del 13.10.2020

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