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V emendamento

Proroga del QT
Con la Comunicazione del 28 gennaio 2021 recante Quinta modifica al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione al credito all’esportazione a breve termine (GU 2021/C 34/06 del 1.2.2021), la Commissione ha ulteriormente prorogato la validità delle misure del Quadro fino al 31 dicembre 2021, sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia le misure di ricapitalizzazione in scadenza al 30 settembre 2021.

La proroga è stata concessa in considerazione del protrarsi della emergenza economica conseguente alla pandemia e dopo aver valutato l’incidenza e adeguatezza del Quadro Temporaneo come strumento utile per garantire misure di sostegno nazionale alle imprese. I dati raccolti grazie al questionario trasmesso dalla Commissione agli stati membri hanno evidenziato che il Quadro Temporaneo è stato utile come strumento per far fronte alle conseguenze economiche dell’epidemia.
Al fine di garantire la certezza del diritto, entro il 31 dicembre 2021 la Commissione valuterà se il periodo di validità del Quadro Temporaneo debba essere ulteriormente prorogato.

Aumento dei massimali
Inoltre, tenendo conto del perdurare dell’impatto della pandemia e del lasso di tempo trascorso dall’adozione del Quadro Temporaneo, la Commissione ha ritenuto opportuno aumentare i massimali di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.12. In particolare, i nuovi massimali di aiuto sono ora di 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 1,8 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori; 10 milioni di euro in favore delle imprese che hanno subito un calo di fatturato del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e hanno continuato a sostenere costi fissi non coperti.

Conversione delle misure di aiuto
Un’altra novità introdotta dalla quinta modifica al Quadro Temporaneo è introdotta dal punto 9 della comunicazione dove si riconosce agli stati membri, previa notifica alla Commissione, la possibilità di convertire le forme di aiuto rimborsabili quali prestiti, garanzie, anticipi rimborsabili, concesse a norma del quadro temporaneo, in altre forme di aiuto, ad esempio le sovvenzioni. Tale conversione deve però rispettare le condizioni di cui alla sezione 3.1 e avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2022.

La quinta modifica al Quadro Temporaneo prevede inoltre una ulteriore proroga: in considerazione del perdurare della pandemia e constatata la insufficiente capacità di assicurazione privata per le esportazioni a breve termine, la Commissione ha considerato temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31.12.2021, i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato della STEC (sez. 3.5, punti 32- 33).



Comunicazione C(2021)564 final del 28.1.2021

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