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VI emendamento

Sesto emendamento al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato: proroga
Con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato la sesta modifica al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e prorogato la sua scadenza al 30 giugno 2022.
La proroga limitata del quadro temporaneo dovrebbe garantire che le imprese che ancora risentono degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario, consentendo invece una eliminazione graduale e coordinata del livello delle misure di aiuto in base alla ripresa economica osservata.

Le modifiche più rilevanti possono essere brevemente riassunte:

Adeguamento massimali
Adeguamento dei massimali della sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e aumento della sezione 3.12 (aiuti a sostegno di costi fissi non coperti): per la sez. 3.1, l’importo complessivo dell’aiuto per impresa non supera 2,3 milioni di euro (prima 1,8 milioni di euro); per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura l’aiuto complessivo non supera 345.000 euro (prima 270.000 euro); mentre per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’importo complessivo non supera 290.000 euro (prima 225.000 euro); quanto alla sez. 3.12, l’aiuto complessivo non supera 12 milioni di euro per impresa (prima 10 milioni di euro).

Conversione aiuti rimborsabili
Proroga della convertibilità delle misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 (prima la conversione doveva avvenire entro il 31 dicembre 2022).

Proroga della durata delle garanzie
La Commissione chiarisce che gli Stati membri possono prorogare la durata delle garanzie concesse a norma delle sezioni 3.1, 3.2 e 3.12 del quadro temporaneo, a determinate condizioni, su richiesta dei beneficiari, fermo restando che gli istituti di credito o finanziari possono accettare o rifiutare tale richiesta conformemente alle loro politiche o procedure standard.

Deroghe agli orientamenti sul salvataggio e ristrutturazione delle imprese
La Commissione fornisce chiarimenti sul ricorso alle norme eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà, considerata l’eccezionalità e imprevedibilità della situazione attuale. In particolare, la Commissione precisa che può essere giustificato che i contributi propri ai sensi dei punti da 62 a 64 di tali orientamenti restino inferiori al 50% dei costi di ristrutturazione, purché rimangano significativi e includano nuovi finanziamenti supplementari a condizioni di mercato. Viene inoltre consentita la deroga al principio dell’aiuto “una tantum”, conformemente al punto 72, lett. c, degli orientamenti, se le nuove difficoltà derivano dalla pandemia di Covid-19 e se l’impresa è diventata impresa in difficoltà a causa della pandemia.

Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (STEC)
Proroga di ulteriori tre mesi, fino al 31 marzo 2022, della esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della STEC (Comunicazione CE sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine).

Sostegno agli investimenti (sez. 3.13)
L’introduzione della sezione 3.13 “Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile” intende essere di stimolo per superare la carenza di investimenti accumulati nell’economia a causa della crisi nonché di stimolo per lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Tale tipo di sostegno ha altresì la finalità di aiutare gli Stati membri a sviluppare le attività economiche necessarie per conseguire gli obiettivi della transizione verde e digitale e la graduale transizione verso una ripresa economica più a lungo termine. L’aiuto è concesso sulla base di un regime e l’importo massimo concedibile per impresa non può superare l’1% del bilancio totale disponibile per tale regime. Sono ammissibili i soli costi in attività materiali e immateriali (non sono ammissibili gli investimenti finanziari). Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti e garanzie. L’importo complessivo dell’aiuto per impresa non può superare 10 milioni di euro (15 milioni di euro per gli aiuti sotto forma di garanzia, prestiti o altri strumenti rimborsabili). L’intensità dell’aiuto non può superare il 15% dei costi ammissibili, con aumenti percentuali se gli investimenti sono realizzati da piccole o PMI, o per gli investimenti nelle zone assistite (l’intensità dell’aiuto è del 30% per gli aiuti sotto forma di garanzie, prestiti o strumenti rimborsabili analoghi). Gli aiuti agli investimenti possono essere erogati fino al 31 dicembre 2022.

Regimi aiuti ricerca, sviluppo e innovazione e aiuti ambiente e energia
La Commissione ha inoltre ritenuto necessario che, per un periodo limitato di tempo, siano applicati in maniera più flessibile, i requisiti in materia di notifica individuale per i regimi nell’ambito di specifici orientamenti esistenti che sono particolarmente importanti per la ripresa (orientamenti aiuti di Stato a favore di ambiente e energia; orientamenti aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione). In questo ambito, gli Stati membri possono prevedere l’istituzione o modifica temporanea di regimi esistenti che consentano anche di coprire aiuti individuali più consistenti ai sensi di tali orientamenti, senza chiedere la notifica individuale delle misure. La Commissione considererà compatibili tali regimi di aiuto o le modifiche ai regimi esistenti qualora le soglie applicabili per le notifiche individuali siano superate fino al 50%, a condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni della disciplina applicabile, che la decisione della Commissione che autorizza la misura sia adottata prima del 1° gennaio 2023 e che l’aiuto individuale sia concesso prima del 1° gennaio 2024.

Sostegno alla solvibilità (sez. 3.14)
L’introduzione della sezione 3.14 “Sostegno alla solvibilità” dovrebbe aiutare le imprese a far fronte ai crescenti tassi di indebitamento conseguenti alla crisi economica. A tal fine, gli Stati membri incentivano l’investimento privato nelle piccole imprese, PMI, start up e piccole imprese a media capitalizzazione (beneficiari finali). L’aiuto è concesso sotto forma di garanzie pubbliche o misure analoghe per fondi di investimento dedicati, quale incentivo a investire nei beneficiari finali, che devono essere imprese redditizie con potenziale di crescita a lungo termine. Tali investimenti sono effettuati tramite intermediari finanziari sotto forma di investimenti selezionati secondo una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. In tal modo gli Stati membri forniscono alle imprese un accesso più agevole agli investimenti privati sotto forma di strumenti di capitale che spesso hanno difficoltà a ad attirare individualmente. Gli aiuti di cui alla presente sezione devono essere concessi entro il 31 dicembre 2023, possono essere cumulati con altri aiuti ma non possono essere concessi a imprese che ricevono un sostegno di cui alla sezione 3.11, misure di ricapitalizzazione.

Ulteriori modifiche
Ulteriori chiarimenti e modifiche sull’applicazione del quadro temporaneo sono forniti in relazione alle sezioni 1.3, 3.11 e 4.



Comunicazione C(2021) 8442 final del 18.11.2021

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