Vai al contenuto della pagina

Prorogato al 30 giugno 2022 il Quadro Temporaneo degli aiuti anti COVID-19

La Commissione europea ha approvato il sesto emendamento al Quadro Temporaneo degli aiuti a favore delle imprese per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia di COVID-19, adottato con la Comunicazione del 19 marzo 2020.

Il sesto emendamento proroga la validità del Quadro Temporaneo fino al 30 giugno 2022, con particolare riferimento alle misure 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti).

L'emendamento introduce inoltre alcune importanti novità:

- aumento del massimale della misura 3.1 a 2,3 milioni di euro per impresa
345.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e acquacoltura
290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

- aumento del massimale della misura 3.12 a 12 milioni di euro per impresa

- introduzione delle misure:
3.13 (investimenti sostenibili anche con maggiorazioni per MPMI) con scadenza 31.12.2022
3.14 (misure per la solvibilità delle imprese) con scadenza 31.12.2023

Le modifiche apportate al Quadro Temporaneo dagli emendamenti della Commissione europea non sono recepite automaticamente: per poterle attuare è necessario che lo Stato membro adegui le proprie basi giuridiche e notifichi le modifiche introdotte, successivamente attendere la decisione di autorizzazione della Commissione.

Il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha informato le Regioni dell'intenzione di inserire nel primo veicolo normativo disponibile le modifiche al Regime quadro nazionale SA.57021 per adeguarlo al sesto emendamento del Quadro Temporaneo.

Comunicato stampa della Commissione europea
Comunicazione C (2021) 8442 final del 18.11.2021
Versione consolidata (non ufficiale) Comunicazione CE del 19.03.2020 (EN)

  • CONDIVIDI SU: